L’azienda opera nel settore edilizio da oltre vent’anni, occupandosi di tutto il ramo edile e offrendo una gamma di prodotti che copre per intero il settore costruttivo.

icon_widget_image Lunedì - Venerdì: 08:00 - 12:00 icon_widget_image Lunedì - Venerdì: 14:30 - 18:30 icon_widget_image Sabato: 08:00 - 12:00 icon_widget_image Domenica: Chiuso icon_widget_image Zona Industriale Casteltermini, 92020 Valle del Platani (AG) icon_widget_image +39 0922 1830326 +39 0922 1838174 icon_widget_image info@predilsicilia.com
News ed eventi - Predil Casteltermini Agrigento
PREDIL

Superbonus 110%: il vantaggio si rinnova

NEWS
Superbonus 110%: il vantaggio si rinnova - Predil Casteltermini Agrigento

Superbonus 110%: il vantaggio si rinnova

Il Superbonus consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute, a partire dal 1 luglio 2020 per specifici interventi volti:

  • Allefficientamento energetico degli edifici e delle abitazioni;
  • riduzione del rischio sismico degli stessi.

Le sottocategorie sono indicate come Sismabonus ed Ecobonus. In particolare, per Superbonus si intende la detrazione su tutti gli interventi di miglioramento, sia sismico che energetico.

La legge di bilancio 2022 ha stabilito la proroga dell’agevolazione. Di seguito, una pratica guida con tutte le informazioni per usufruire le agevolazioni.

A chi interessa

La detrazione vale se la spesa è sostenuta da:
Condomini, che possono essere anche edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche nel caso in cui siano posseduti da un proprietario unico o da più persone fisiche;
Persone fisiche, che siano al di fuori dell’esercizio di professioni, arti e dell’attività di impresa;
Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati e da soggetti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, qualificati come società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
Organizzazioni di volontariato, dalle ONLUS, da associazioni di promozione sociale e dalle associazioni dilettantistiche sportive (per queste ultime, tuttavia, solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).

In particolare, vale per:
Proprietari e nudi proprietari;
Familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a patto che sostenga le spese e bonifici e fatture siano intestati a lui/lei;
Comodatari o locatari che abbiano ottenuto prima il consenso del legittimo possessore;
Convivente more uxorio, anche in assenza di un contratto di comodato, del proprietario dell’immobile;
Titolari di un diritto reale di godimento come l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o la superficie.

Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari (quindi anche sulle seconde case!), oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. Nel caso di interventi condominiali, hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze, come box o cantine, che abbiano partecipato alla spesa.

Lavori non interessati dal Superbonus

Sono in ogni caso escluse:

  • Nuove costruzioni,
  • Aumenti volumetrici;
  • Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, cioè le abitazioni di lusso.

Requisiti

Per poter sfruttare la detrazione fiscale, i lavori sostenuti devono soddisfare determinati requisiti, cioè devono essere:
• Ammessi nella lista dei lavori (trainanti o trainati, vedi in basso) del sisma bonus e dell’ecobonus;
• Effettuati a partire dal 1° luglio 2020;
• Rispettare le scadenze previste in base ai soggetti che sostengono la spesa (vedi sotto);
• Assicurare necessariamente il miglioramento di almeno due classi energetiche. Se il “salto” di 2 classi non è possibile, è comunque necessario il passaggio alla classe energetica più alta;
• Gli immobili oggetto dell’intervento devono necessariamente esser già esistenti e già dotati di impianto di climatizzazione che sia funzionante o riattivabile.

Inoltre, possono accedere alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica se sono sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, ma, al termine degli interventi devono necessariamente raggiungere una classe energetica in fascia A. In aggiunta, la spesa deve rispettare i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento.

Scadenze

La detrazione fiscale del 110% si può richiedere per i lavori effettuati a partire dal 1° luglio 2020. Questa però, a seconda dei casi, ha scadenze diverse, in base al  soggetto che sostiene la spesa:
Lavori in condominio: fino al 31 dicembre 2023 si ottiene il 110%, nel 2024 la detrazione scende al 70% e nel 2025 al 65%;
Lavori realizzati nelle ex case IACP e nelle cooperative edilizie, se entro il 30 giugno 2023 sono stati effettuati almeno il 60% dei lavori rispetto all’ammontare complessivo. L’agevolazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
Proprietari (persone fisiche) di palazzine intere composte da 2 a 4 unità immobiliari. In questo caso, la detrazione del 110% è in vigore fino al 31 dicembre 2023, mentre dal 2024 la detrazione scende al 70% e nel 2025 al 65%;
• Per gli interventi realizzati dai singoli contribuenti, se al 30 giugno 2022 è stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo, il 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (anche se si sta valutando se portare la scadenza per tutti a fine anno);
• Nel caso degli immobili posseduti da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che successivamente vengono assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione del 110% vale per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
• Il termine ultimo per ottenere il superbonus è un po’ più largo (31 dicembre 2025) per gli interventi realizzati (da chiunque) su immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Come funziona la detrazione?

A seconda dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, cambia la suddivisione della detrazione negli anni: se le spese sono state sostenute nel 2020 e nel 2021, la detrazione va ripartita in cinque rate di pari ammontare. Per esempio, per un’ipotetica spesa di diecimila euro, si ottengono undicimila euro di detrazione, ossia duemiladuecento euro annui da recuperare nelle cinque dichiarazioni dei redditi, presentate a partire dall’anno di esecuzione dei lavori. Dal 2022 in poi, la detrazione va suddivisa in quattro rate di pari ammontare.

Interventi di Isolamento termico

 La detrazione spetta per una spesa massima di:
• quarantamila euro da moltiplicare per tante unità immobiliari quante sono quelle che compongono l’edificio (questo vale per gli edifici composti da 2 a 8 unità);
• trentamila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari (nel caso in cui l’edificio abbia più di 8 unità abitative);
• cinquantamila euro nel caso degli edifici unifamiliari o degli appartamenti in condominio, dotati di accesso autonomo all’esterno.

Installazione di impianti di climatizzazione invernale

La spesa massima, che comprende anche lo smaltimento o la bonifica dell’impianto sostituito, è di:
• Ventimila euro da moltiplicare per tante unità immobiliari quante sono quelle che compongono l’edificio (per gli edifici fino a 8 unità);
• Quindimila euro nel caso in cui le unità siano più di otto;
• Trentamila euro per singoli edifici o unità immobiliari, situate dentro edifici plurifamiliari indipendenti e dotati di uno o più accessi autonomi all’esterno.

Interventi antisismici

Gli interventi antisismici soggetti alla detrazione del 110% sono quelli compresi nell’attuale sismabonus con un limite di spesa pari a novantaseimila euro per unità immobiliare, ma senza alcun vincolo sul massimo numero di immobili su cui realizzare gli interventi. Si richiede un unico requisito: le abitazioni devono trovarsi nella zona sismica 1, 2 o 3.

È possibile detrarre anche le spese effettuate per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Nel limite di spesa di novantaseimila euro si fa rientrare anche l’acquisto di case antisismiche. Il superbonus, inoltre, vale anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento nell’ambito del sismabonus.

I limiti delle spese ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione, riguardanti:

  • Fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni elencati negli allegati al decreto legge 189/2016 e al decreto legge 39/2009;
  • Comuni interessati dagli eventi sismici avvenuti dopo l’aprile 2009, dove sia stato proclamato lo stato di emergenza.

Il superbonus si ottiene alternativamente al contributo per la ricostruzione e viene calcolato su tutte quelle spese di fatto necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case che non siano l’abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Nei Comuni danneggiati da eventi sismici avvenuti a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato proclamato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Interventi trainati

In particolare, in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di quarantottomila euro e comunque entro il limite di spesa di duemilaquattrocento euro per ogni kWp di potenza nominale relativo all’impianto solare fotovoltaico, da considerare per ogni singola unità immobiliare.

La detrazione del 110% è vincolata, attenzione, alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia che non viene autoconsumata in sito o che non è condivisa per l’autoconsumo.

Quest’ultima spetta anche nel caso di un’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo, che siano integrati negli impianti fotovoltaici entro un limite di spesa di mille euro ogni kWh di capacità di accumulo del sistema in questione.

Si ha diritto alla detrazione del 110% per un limite di spesa più basso, cioè di milleseicento euro per ogni kWp, nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Il limite di spesa di quarantottomila euro è valido globalmente per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato e si riferisce all’unità immobiliare presa singolarmente.

Nel caso di un’installazione effettuata da parte di condomini, di impianti fino a duecento kW (che aderiscano alle configurazioni dell’ art. 42-bis D.l. 162/2019), il superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di ventikW. La parte eccedente sfrutta la detrazione del 50% su un limite di spesa di novantaseimila euro per l’intero impianto.

Non si ha diritto alla detrazione se si percepiscono altri incentivi pubblici o forme di agevolazione ulteriori, previste dalla normativa europea (nazionale e regionale), di qualsiasi natura; compresi i fondi di rotazione, di garanzia e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Come cedere la detrazione

È possibile anche cedere la detrazione, in alternativa alla sua fruizione nella dichiarazione dei redditi. In accordo con il fornitore, si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che il fornitore poi recupera sotto forma di credito d’imposta. È possibile inoltre la cessione a terzi.

L’opzione della cessione del credito è l’unica disponibile se si percepiscono solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva oppure se si rientra nella NO TAX AREA e per questo si risulti come incapienti (cioè non si disponga di un’imposta lorda da ridurre con la detrazione).

Per accedere alla cessione del credito, bisogna richiedere ad un CAF o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione; la quale attesta che sussistono a tutti gli effetti i presupposti interessati alla detrazione d’imposta.

Documenti richiesti

Il visto di conformità non va richiesto, solo se non si intende cedere la detrazione e si presenta la dichiarazione dei redditi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La documentazione da fornire e presentare per ottenere il visto include:

  • Certificato catastale dell’immobile;
  • Documentazione che ne attesta la proprietà;
  • Abilitazioni amministrative, richieste a fini edilizi;
  • Asseverazione tecnica preventiva;
  • Comunicazioni tecniche;
  • L’APE;
  • Bonifici parlanti;
  • Fatture di spesa;
  • Dichiarazione sostitutiva che attesta il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile.

Inoltre, la cessione del credito deve necessariamente essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo online, oppure affidandosi a un intermediario abilitato.

Da notare che, in questo caso, la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo cinque giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.

Per quanto riguarda le cessioni del credito attuate nel 2021, c’è tempo fino al 16 marzo del 2022 per inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Fino al 2024 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti interventi, svincolati dal superbonus:
• Ristrutturazione edilizia;
• Riqualificazione energetica;
• Interventi antisismici;
• Rifacimento delle facciate;
• Installazione di impianti fotovoltaici o colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Anche quest’ultima cessione, di conseguenza, necessita di una comunicazione, tramite l’apposita modulistica, predisposta dall’Agenzia delle Entrate.